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17/03/2022
Pubblicato il Decreto con massimali aggiornati per detrazioni di riqualificazione energetica
Il nuovo allegato A sarà valido per interventi con titolo edilizio richiesto dal 15 aprile 2022

Come anticipato nella nostra news del 16 febbraio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici” che aggiorna i costi massimi detraibili per interventi di efficientamento energetico.

 

Tra le varie categorie merceologiche, il Decreto stabilisce anche i nuovi prezzi massimi detraibili per i serramenti.

Come in precedenza, i prezzi non tengono in considerazione le differenze di materiale (PVC, alluminio o legno), ma solamente le zone climatiche (in zone D, E e soprattutto F è probabile dover installare dei vetri tripli per rispettare le trasmittanze termiche richieste).

 

In sostanza, per includere almeno in parte gli aumenti delle materie prime degli ultimi due anni, il Decreto aumenta i massimali di prezzo del 20% rispetto all’Allegato I del DM Requisiti del MISE del 2020.

Come quest’ultimo, continuano ad essere esclusi da questo importo IVA, prestazioni professionali e posa in opera.

ATTENZIONE (agg. 14/04/2022): dall'entrata in vigore dell'Allegato A, sono state pubblicate le FAQ del MiTE, il quale chiarisce che nei massimali esposti nella tabella di seguito sono da comprendersi tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell'intervento (compresi i materiali di posa con controtelai, cassonetti e rulli ecc.). Sono esclusi da questi importi: IVA, prestazioni professionali, costi di manodopera, costi connesse ad opere provvisionali necessarie all'installazione come ponteggi e trabattelli, costi della sicurezza.

 

  

Il Decreto è applicabile a tutti i bonus edilizi di riqualificazione energetica: sicuramente quindi a Ecobonus e Superbonus 110%, ma non è da escludere il Bonus Casa che comprende interventi di efficientamento per cui è prevista la compilazione della pratica ENEA su portale dedicato.  In attesa di chiarimenti ufficiali ed in via cautelativa, consigliamo di applicare i nuovi massimali anche a tale detrazione.

 

ATTENZIONE: il Decreto sarà in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione in G.U., ovvero dal 15 aprile, e sarà valido per gli interventi la cui richiesta di titolo edilizio è successiva a questa data. Nel mentre, continua a valere l’asseverazione prezzi da parte di un tecnico abilitato o, per interventi “minori”, l’Allegato I di ottobre 2020.

Il 14 aprile, giorno antecedente l'entrata in vigore del Decreto, il MiTE ha pubblicato delle FAQ di chiarimento e precisazioni su detraibilità dei costi: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/FAQ_DM_Costi_massimi_14022022.pdf 

  

Il DM n.63 del 16/03/2022 è scaricabile da qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01629/sg