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28/02/2022
Pubblicato il D.L. "Sostegni-ter" relativo alla cessione dei crediti da bonus edilizi
In vigore dal 26 febbraio, regola il numero di cessioni da sconto in fattura

 BSFC 

Il provvedimento, in vigore da sabato 26 febbraio, dovrà essere convertito in legge dalla Camera entro 60 giorni e la sua pubblicazione rappresenta una delicata correzione al meccanismo della singola cessione del credito riportato nel D.L. Sostegni-ter che aveva causato un brusco rallentamento nel mercato di settore, ad esempio con la sospensione dell’accettazione dei crediti da parte di Poste Italiane, Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti… Fatta chiarezza legislativa, come già anticipato nelle scorse settimane da questi tre soggetti, le loro piattaforme di acquisizione dei crediti dovrebbero riaprire a breve.

 

 

Di seguito la sintesi dei contenuti significativi per il nostro settore:

 

ART.1

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

-        Dopo la prima cessione saranno possibili due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti ad apposito albo della Banca d’Italia previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Con questo meccanismo è fatta salva l’opzione dello sconto in fattura e della conseguente prima cessione del credito da parte del costruttore di serramenti alle piattaforme dei produttori di sistemi. Questi ultimi potranno cederlo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui sopra.

-       A partire dal 1° maggio 2022, il credito non potrà essere ceduto parzialmente, ma solo interamente. Al fine della tracciabilità, al credito verrà attribuito un codice univoco “identificativo” da riportare nelle comunicazioni di cessione successiva alla prima.

 

ART. 2

Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche.

Si inasprisce la pena per il tecnico abilitato delle asseverazioni che espone informazioni false o omette di riferire dati rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o attesta falsamente la congruità delle spese: è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con multa da 50.000 € a 100.000 €. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

“Per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni” diventa obbligatoria singola polizza assicurativa con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. In breve: all’asseverazione del tecnico ed al visto di conformità, questa polizza del professionista si aggiunge alla documentazione obbligatoria per Superbonus, Bonus facciate e Bonus minori non in edilizia libera e di importi superiori a 10.000 €.

 

ART. 3 

Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale.

Nel caso i crediti siano stati sottoposti a sequestro, una volta dissequestrati, i termini di utilizzo dei crediti di imposta sono allungati “di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni”.

 

ART. 4

Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riguarda i lavori edili e rientranti nell’allegato X del D.L. n.81 del 9 aprile 2008, con importi superiori a 70.000 €. Per tali lavori sarà possibile beneficiare dei bonus edilizi (artt. 119-120-122 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020), solo se l’impresa dimostra di applicare i contratti collettivi del settore edile, territoriale e nazionale, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Questo requisito si aggiunge al possesso del DURC di congruità (D.L. n.76 del 16 luglio 2020, art. 8, comma 10-bis - già in vigore dallo scorso novembre 2021 per cantieri pubblici e per cantieri privati con importo opere maggiore di 70.000 €), ovvero nel rilascio dell’attestazione da parte della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente in relazione al numero minimo di lavoratori impiegati per tipo di lavorazione.

Questo articolo entrerà in vigore solo a 90 gg dalla pubblicazione di questo Decreto, quindi dal 27 maggio 2022.

 

Ciò che resta per definire il mercato e per una corretta preventivazione 2022 è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Decreto Prezzi” che andrà a sostituire l’allegato I del D.L. Requisiti del 6 agosto 2020 (vedi nostra news https://www.alcasrl.com/news-app.php?id=87).

 

 

>> SCARICA IL D.L. DELLA CESSIONE DEI CREDITI E BONUS FISCALI menzionato in questo articolo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/02/25/47/sg/pdf