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07/02/2017
Appalti pubblici in edilizia
Adottati i CAM-Criteri Ambientali Minimi. In vigore dal 13 febbraio 2017.

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio scorso è stato pubblicato il Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  ”Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili”. Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, quindi il 13 febbraio.

Di fatto il provvedimento adotta per gli appalti pubblici i cosiddetti CAM-Criteri Ambientali contenuti nei tre documenti allegati. Il primo, Allegato 1, riguarda gli arredi. Il secondo, Allegato 2, l’edilizia. Il terzo gli acquisti di prodotti tessili della Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda i CAM sull’edilizia, cioè l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, il documento prodotto nel 2015 viene allineato al nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) inserendo i riferimenti agli ultimi decreti attuativi, al nuovo Conto Termico e alla nuova legislazione energetica (Decreti del 26 giugno 2015).

Il decreto fissa i nuovi paletti ambientali per l'edilizia e li innalza rispetto ai documenti precedenti. Vengono introdotti nuovi e interessanti concetti come le qualificazioni ambientali dei fornitori, le specifiche tecniche dei componenti edilizi (disassemblabilità, contenuto minimo materia recuperata e riciclata, contenuto di materiali rinnovabili, sostenibilità certificata, la distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione. Infine la clausola sociale: "I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell’ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto".

Infine, per quanto riguarda le prestazioni energetiche degli edifici pubblici i criteri generali, indicati al punto 2.3.2, vengono resi più severi.

Ad esempio, classe A3 per gli edifici nuovi e per ristrutturazioni di primo livello. Per le ristrutturazioni di secondo livello e le riqualificazioni energetiche (come le sostituzioni di serramenti), l'Allegato 2 riporta: "I progetti degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro edilizio devono rispettare i valori minimi di trasmittanza termica contenuti nelle tabelle 1-4 di cui all'appendice B del DM 26 Giugno 2015 e s.m.i, relativamente all'anno 2021".

Per saperne di più consulta la news completa su www.guidafinestra.it

Leggi anche l'approfondimento realizzato da Unicmi: link