Trattasi dell’aggiornamento al Decreto di riferimento per la definizione dei limiti di trasmittanza termica e di fattore solare totale per serramenti e facciate continue, da rispettare anche quando non si accede agli incentivi fiscali (es. Ecobonus, Bonus Casa ecc.).
Si riportano di seguito, in estrema sintesi, le principali novità introdotte dal decreto, con particolare riferimento a quanto concerne l’ambito serramentistico.
I limiti di Uw per serramenti e facciate continue sono rimasti invariati, eccetto per la zona climatica F il cui limite è stato innalzato da 1.0 a 1.1 W/m2K. Ci si riferisce, in questo caso, ai limiti di trasmittanza termica dei serramenti che si trovavano anche nel precedente Decreto del 2015, ossia esclusi dei ponti termici di installazione nel contesto murario del serramento.
La principale novità del nuovo Decreto consiste nell’introduzione di requisiti specifici relativi ai ponti termici. Tali requisiti sono stati introdotti unicamente per interventi di ristrutturazione importante di secondo livello.
La logica adottata dal decreto è quella di confrontare il valore di trasmittanza termica dei componenti edilizi (inclusi i serramenti) comprensiva di tutti i ponti termici presenti nell’area di intervento (ad es. ponte termico di installazione del serramento nel vano murario riferita alla spalla del serramento), da confrontare con il valore limite di trasmittanza termica di progetto opportunamente maggiorata in quanto comprensiva dei ponti termici.
Nell’ambito dei ponti termici, il decreto definisce i valori di trasmittanza termica lineare da assegnare ad una specifica lista di ponti termici, che nell’ambito serramentistico si identificano in 4 tipologie di nodo tecnologico: davanzale, spalle murali, soglia su balcone, architrave serramento.
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(Fonte: unicmi.it)